ASSEGNO DI INCLUSIONE: QUANDO E COME RICHIEDERLO
È ufficialmente possibile dallo scorso 18 dicembre per circa 737mila famiglie presentare la domanda per ottenere l’assegno di inclusione (Adi), la misura con cui il governo Meloni ha deciso di sostituire definitivamente il reddito di cittadinanza.
IL SOSTEGNO ATTIVO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Il sostegno, istituito lo scorso 1 maggio, è vincolato alla partecipazione attiva da parte dei beneficiari a percorsi di inclusione sociale e lavorativa costruiti in base ai bisogni del nucleo familiare. Essi dovranno inoltre impegnarsi a partecipare ad attività relative alla cura familiare, formative, di lavoro, di politica attiva o a progetti utili alla collettività. Ma quali sono le altre peculiarità dell’assegno di inclusione? Una guida per conoscere la misura e per capire come richiederla.
I TEMI PRINCIPALI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Le informazioni:
A chi si rivolge
I requisiti
La domanda
L’erogazione
I tempi
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, CHE SOSTITUISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA
Saranno 737mila i nuclei familiari che potranno accedere alla misura già da gennaio. È possibile fare domanda sul sito dell’Inps, nei patronati e nei Caf.
A CHI SI RIVOLGE
La misura, un sostegno economico e di inclusione sociale professionale, è dedicata ai nuclei con minorenni, a quelli con persone con disabilità, a quello con persone anziane di almeno 60 anni e a quelli con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I REQUISITI
Per poter beneficiare dell’assegno di inclusione, il richiedente dovrà essere cittadino europeo e aver risieduto in Italia per almeno cinque anni, gli ultimi due in modo continuativo. Occorrerà inoltre non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione e non avere avuto a carico negli ultimi dieci anni una o più sentenze definitive di condanna o adottate con patteggiamento per un delitto non colposo che comporti una pena non inferiore ad un anno.
I requisiti economici del nucleo familiare prevedono inoltre un Isee non superiore ai 9360 euro e un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametri della scala di equivalenza Adi, che assegna un punteggio tra lo 0 e l’1 a ciascun componente. La soglia sale a 7.560 euro annui nei casi in cui il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
LA DOMANDA
È possibile richiedere l’assegno di inclusione dal sito internet dell’Inps, accedendo tramite Sistema pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o carta di identità elettronica (Cie). In alternativa, sarà possibile farlo rivolgendosi a un patronato o a un Caf (centro di assistenza fiscale). Per avviare il percorso di attivazione che dà diritto al beneficio, servirà inoltre iscriversi alla piattaforma Siisl (il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale (Pad).
L’EROGAZIONE
L’Adi, il cui importo annuo massimo raggiungerà (e in alcuni casi supererà) i 6.000 euro, sarà erogato attraverso la carta di inclusione. Essa, un prodotto di Poste Italiane, potrà essere usata per gli acquisti di beni alimentari, beni in farmacie e parafarmacie (beni non voluttuari), pagamento di bollette per le utenze, per il canone di locazione o la rata del mutuo della casa di abitazione o per un prelievo di contante di un importo massimo stabilito in base alla caratteristiche del nucleo.
I TEMPI
Il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello in cui il richiedente sottoscriverà il patto di attivazione digitale. Farà eccezione gennaio: per i pad sottoscritti nel primo mese dell’anno, previo esito positivo della verifica dei requisiti, il beneficio decorrerà da subito. A gennaio e febbraio la verifica dei requisiti avverrà sulla base dell’Isee vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell’Isee in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.